Avviso Comune - Moratoria 2009 -
- favorire la continuità dell’afflusso di credito al sistema produttivo , fornendo alle Piccole e Medie Imprese , come definite dalla normativa comunitaria, con adeguate prospettive economiche, e che possano provare la continuità aziendale, liquidità sufficiente per superare la fase di maggior difficoltà a causa della crisi ed arrivare al momento della ripresa economica nelle migliori condizioni possibili
- promuovere il processo di patrimonializzazione delle PMI , per le quali le tensioni sono particolarmente acute anche a causa della minore solidità finanziaria.
Per raggiungere tali obiettivi, l’accordo identifica le seguenti iniziative:
- operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo
- operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”
- operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni su crediti certi ed esigibili
- previsione di appositi finanziamenti per le imprese che realizzano processi di rafforzamento patrimoniale pari ad un multiplo di capitale effettivamente versato dai soci.
Possono effettuare domande di sospensione/allungamento delle scadenze, fino al 30 giugno 2010 , le PMI che:
- alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis”
- al momento della presentazione della domanda non hanno posizioni classificate come “ristrutturate o “in sofferenza” ovvero procedure esecutive in corso .
Le banche saranno tenute a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste. Per le PMI che alla data di presentazione della domanda saranno ancora classificate “in bonis” e che non hanno ritardati pagamenti , la richiesta si intenderà ammessa dalla banca, salvo esplicito e motivato rifiuto entro tale termine.
Per le operazioni di sospensione/allungamento delle scadenze le banche non possono applicare ulteriori costi per le imprese, quali maggiorazioni di tasso o commissioni e spese di istruttoria, fatti salvi gli interessi e gli oneri previsti dal contratto originario e fermo il rimborso delle eventuali spese vive sostenute nei confronti di terzi connesse con l’operazione, di cui sarà fornita adeguata evidenza.
Per eventuali approfondimenti si segnala che nel Sito ABI www.abi.it è disponibile un’apposita sezione denominata “Avviso comune – sospensione debiti PMI” in cui è reperibile il testo dell’”Avviso” e altra documentazione informativa relativa a tale iniziativa.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il proprio gestore che potrà illustrare tutti i dettagli sulle iniziative previste dal citato "Avviso", verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la formalizzazione di un'eventuale richiesta.


